Presentazione di osservazioni relative alla procedura di CONSULTAZIONE ARERA 588/2023/R/GAS

IL Sottoscritto angelo gagliani

in nome e per conto delle associazioni di seguito elencate

1) Campagna Nazionale Per il Clima Fuori dal Fossile, in persona del rappresentante Angelo Gagliani,

2) “Movimento No Tap/SNAM della Provincia di Brindisi “, con sede a Brindisi presso “Cobas Brindisi” in Viale Commenda 74, in persona del suo portavoce Cosimo Quaranta,

3) Forum Ambientalista Associazione di tutela ambientale riconosciuta dal Ministero dell’Ambiente ai sensi dell’art.13 della legge 349/86, con sede a Roma, c/o CESV, Via Laurentina 9A, in persona della Responsabile energia Simona Ricotti,

4) Rete “Legalità per il clima“: prof. Avv. Michele Carducci, coordinati nella Rete “Legalità per il clima” (www.giustiziaclimatica.it)

5) Rete Nazionale No Rigass No GNL, in  persona del rappresentante Annunziata d’Arco,

6) Cobas Brindisi, con sede a Brindisi in Viale Commenda 74, in persona del suo portavoce Roberto Aprile,  

premesso

che i sottoscritti, personalmente e congiuntamente con le Associazioni e Movimenti assistiti, agiscono nel presente atto in conformità con la Costituzione e le leggi italiane ma anche in attuazione degli standard di tutela loro riconosciuti dai Trattati europei e internazionali (in particolare dagli artt. 3 n. 3 e 6 dell’UNFCCC), oltre che dalla Dichiarazione sul diritto e la responsabilità degli individui, dei gruppi e degli organi della società di promuovere e proteggere le libertà fondamentali e i diritti umani universalmente riconosciuti, adottata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite con Risoluzione 53/144, 8 marzo 1999, e dalle Linee guida sulla Protezione dei Difensori dei Diritti Umani dell’OSCE, nello specifico riferimento alla tutela del diritto alla informazione ambientale e climatica (già riconosciuto dalla Convenzione di Aarhus e dai Reg. UE 1367/2006 e 347/2013) e all’accesso alle fonti a base di dichiarazioni e impegni pubblici resi da organi e rappresentati delle istituzioni, in nome del diritto all’informazione e del diritto umano al clima come riconosciuto da Convenzioni e Accordi internazionali, dall’Accordo di Parigi del 2015 e tematizzato nei contenuti da Agenzie e Istituzioni dell’ONU, in adempimento anche del Considerando n. 45 del Regolamento UE 2018/1999.

 

PRESENTANO E INVIANO LE PROPRIE OSSERVAZIONI SULLA INTRODUZIONE DI UNA NEUTRALITY CHARGE PER LA COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI ULTIMA ISTANZA DI CUI AI DECRETI MINISTERIALI N. 253 DEL 22 GIUGNO 2022 E N. 287 DEL 20 LUGLIO 2022

QUESITI:

S1 Si condivide la proposta di introdurre anche in Italia una Neutrality Charge, simile a quella implementata in Germania?

S2 Si condividono le modalità implementative della Neutrality Charge proposte nel presente documento per la consultazione?

PREMESSA:

  1. In Italia l’ARERA aveva già predisposto il corrispettivo CRVos per il solo periodo invernale per tener conto dei costi derivanti dal servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza. L’applicazione della Neutrality Charge alla tedesca è un regalo alle compagnie di trasporto a danno di cittadini e imprese (fiscalità generale) anacronistico, perché, per come è pensato, si applicherà dal 1 aprile 2024 per un triennio a tutto il gas in transito ai punti di interconnessione con l’estero, con cadenza e decisione annuale. Ma l’aumento dei costi che dichiarano di aver sostenuto le compagnie di trasporto in Germania si riferiva solo al periodo 1 ottobre 2022 fino al 30 giugno 2024, invece in Italia si vuole applicare la tassa di neutralità dal 1 aprile 2024 per gli anni a venire.

E non solo sul gas destinato agli stoccaggi, ma su tutto il gas in transito futuro ai punti di interconnessione con l’estero: una rendita postuma assicurata alle compagnie di trasporto, SNAM ed ENI in primis, che proprio in quel periodo di “instabilità dei prezzi del gas”, ossia speculazioni di mercato, hanno dichiarato profitti e utili in bilancio straordinari proprio approfittando di quella situazione speculativa, facendo ricadere sul costo del gas e della luce gli aumenti dei prezzi che riguardavano invece solo una piccola percentuale di GNL arrivata in Italia, mentre l’80% del gas arrivava via gasdotto con contratti a lungo termine non toccati minimamente dalla speculazione del mercato TTF di Amsterdam.

Ora, queste compagnie di trasporto chiedono di coprire le eventuali perdite, non ancora determinate e solo preventivate, facendole pagare in anticipo a famiglie e imprese tramite le bollette.

E facendo figurare tale vera e propria tassa come “onere specifico incorporato nelle tariffe di trasporto”, per cui non rientrante tra le nuove tasse applicate dallo Stato.

Considerazioni:

  • Solo una parte di gas utilizzato per gli stoccaggi èra stato acquistato su mercato spot durante il rialzo della speculazione dei prezzi, mentre oltre il 60% del gas destinato agli stoccaggi proveniva dai gasdotti, cioè acquistato con contratti di lungo e medio termine, non soggetto alle speculazioni spot.
  • E’ una distorsione contabile quella delle società di trasporto di calcolare il costo del gas destinato agli stoccaggi sui prezzi spot speculativi più alti del momento, quando tale gas arriva agli stoccaggi non direttamente, ma dalla rete nazionale gas, con gas proveniente per lo più da gasdotti con contratti a medio e lungo termine. E i estori era consapevoli delle speculazioni in atto sul prezzo del gas.
  • Cittadini e imprese hanno già pagato in bolletta negli ultimi due anni la speculazione: una neutralità charge da pagare due anni dopo e spalmata su tre anni vorrebbe dire estendere tale speculazione di due anni fa per altri 5 anni. Ricordiamo che il prezzo del gas in Italia è stato in parte sganciato dal mercato TTF spot di Amsterdam,
  • ARERA dovrebbe regolare il mercato a favore dei consumatori e non solo negli interessi delle aziende del settore.
  • Sarebbe un grave danno per famiglie e imprese coprire con la fiscalità generale tale distorsione contabile di determinazione dei prezzi di stoccaggio
  • La proposta della neutralità charge è anacronistica, come mai è sorto solo ora a dicembre 2023 il problemi delle perdite per il riempimento degli stoccaggi di due anni fa? E perché farlo pagare in bolletta per i prossimi 3 anni?
  • ARERA stessa ammette che c’ è un effetto moltiplicatore dei n.c. ad ogni passaggio transfrontaliero del gas, squilibrio per gas proveniente dal nord, ove è applicata, non “recando un beneficio europeo generale in termini di maggiore sicurezza degli approvvigionamenti “, ma contravvenendo a Regolamento (UE) 2022/1032 “riscuotere le entrate necessarie per recuperare il capitale e le spese operative relative agli impianti di stoccaggio regolamentati, come tariffe di stoccaggio e un onere specifico incorporato nelle tariffe di trasporto, da riscuotere solo ai punti di uscita verso i clienti finali situati all’interno degli stessi Stati membri, a condizione che le entrate riscosse attraverso le tariffe non siano superiori alle entrate autorizzate.”
  • Inoltre, ARERA stessa ammette che, in generale, l’applicazione di corrispettivi a punti diversi dai punti di uscita nazionali dalla rete di trasporto può comportare il fatto che il cliente finale sostenga costi più elevati rispetto a quelli che verrebbero sostenuti se i corrispettivi fossero applicati direttamente ai punti di uscita nazionali. Infatti, nel caso in cui la fonte marginale di approvvigionamento sia rappresentata da gas a cui si applica il corrispettivo sui punti di interconnessione con l’estero (cioè sui punti in entrata nella rete), il maggior costo derivante da tale corrispettivo si può assumere che si riverberi sul totale dei volumi di gas prelevati nel medesimo giorno, e non solo sui volumi afferenti ai punti di interconnessione con l’estero, con l’effetto che i clienti finali sostengono costi più elevati.
  • la “Neutrality Charge” verrebbe posta pari a 0,0232 €/Smc (corrispondente a 2,1908 €/MWh), molto più dell’iniziale 0,59 €/MWh tedesco dal 1 ottobre 2022, portato poi gradualmente a 1,45 €/MWh. L’Italia è in ritardo, perché? Ricordando che finora l’Italia ha applicato l’attuale modalità di raccolta del gettito necessario tramite il corrispettivo CRVos.
  • E’ una vera e propria scappatoia all’italiana: L’introduzione della Neutrality Charge in Italia non rientra nel perimetro dei corrispettivi tariffari del Regolamento (UE) 2017/460 che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (c.d. Codice TAR) che devono essere sottoposti ad una procedura di consultazione prima della loro applicazione (corrispettivi finalizzati alla copertura dei costi di trasporto). Per quanto riguarda la normativa nazionale, la Neutrality Charge si configurerebbe come una componente aggiuntiva della tariffa di trasporto.
  • Non c’è più l’emergenza gas del 2022: L’entrata in vigore a partire dall’1 aprile 2024 (in anticipo rispetto a quanto “di norma”previsto dal comma 43.2 della RTTG) è motivata dall’esigenza di far fronte quanto prima, con modalità finalizzate a equiparare i punti di uscita nazionali con quelli di interconnessione con l’estero, agli effetti economici connessi all’adozione delle misure volte al superamento dell’emergenza gas derivante dal conflitto Russia-Ucraina.
  • Con l’entrata in vigore della Neutrality Charge, il corrispettivo CRVos diventerebbe una seconda tassazione a danno di famiglie e imprese, una inutile duplicazione di tassa.
  • L’ARERA avevo scelto inizialmente di non coprire i suddetti costi tramite nuovi corrispettivi presso i punti di interconnessione con l’estero era stata operata dall’Autorità nella convinzione che un aumento dei costi di trasporto transfrontalieri potesse avere effetti distorsivi e non essere conforme allo spirito di solidarietà richiesto a livello europeo nonché alle norme relative al buon funzionamento del mercato interno del gas. Non si capisce queta inversione di marcia, a emergenza gas finità.
  • Dichiara ARERA: “Pertanto, prendendo spunto da quanto sostenuto dalla Germania, al fine di condividere anche al di fuori del territorio nazionale i costi delle misure implementate in Italia che hanno contribuito ad aumentare la sicurezza degli approvvigionamenti a livello europeo, si propone di introdurre anche in Italia una “Neutrality Charge””: ma la Germania ha subito introdotto 2 anni fa durante l’emergenza tale tassa che si esaurirà a giugno 2024: in Italia si vuole introdurla solo ora in modo anacronistico e incomprensibile.
  • Si ritiene che a differenza del corrispettivo CRVos che è valorizzato per il solo semestre invernale, la neutrality charge troverebbe applicazione in tutti i mesi dell’anno, rendendo ancora più incomprensibile tale onere aggiuntivo.
  • Prima di introdurre una neutralità charge, sarebbe trasparente che l’ARERA dichiarasse come sono stati calcolati tali costi nazionali netti “attualmente noti” e relativi all’implementazione del servizio di riempimento degli stoccaggi di ultima istanza  e come è stato calcolato l’inporto della “Neutrality Charge” pari a 0,0232 €/Smc (corrispondente a 2,1908 €/MWh).
  • il Regolamento (UE) 2022/1032 prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare una serie di misure (Articolo 6 ter “Attuazione delle misure di riempimento”) ed in particolare fornire incentivi finanziari ai partecipanti al mercato, compresi i gestori dei sistemi di stoccaggio, ma non di farlo anni dopo e senza conoscere il costo nazionale.
  • il Regolamento (UE) 2022/1032 prevede la possibilità di adottare strumenti efficaci per l’acquisto e la gestione dell’impianto di stoccaggio strategico, a condizione che tali strumenti non comportino distorsioni: un onere di trasporto aggiuntivo in bolletta è una distorsione del mercato con un aumento del 7% dei costi di trasporto e ciò per tre anni, anche nei mesi non invernali.

Conclusioni:

In conclusione, l’introduzione della neutralità charge come onere di trasporto nelle bollette di cittadini e imprese, si pre3figura come l’ennesima stangata, dopo il ripristino dell’IVA e delle accise nei costi delle bollette. E ciò a favore delle aziende di trasporto gas, come ENI e SNAM, che negli ultimi due anni hanno conseguito utili mai visti prima in bilancio, altro che perdite dovute agli stoccaggi di ultima istanza.

Le sottoscritte associazioni perciò rigettano tale proposta di ARERA a tutela dei diritti dei cittadini e delle imprese.